“Spazi confinati”: la posizione della Commissione Sicurezza

Il 16-Settembre-2014

Pubblicato il 16 settembre 2014 sul numero cartaceo di Ambiente&Sicurezza l'articolo che chiarisce il tema "Spazi confinati".

Ascensori e spazi confinati o sospetti di inquinamento

In condizioni normali il D.P.R. 177/2011– che disciplina i lavori in spazi confinati o sospetti di
inquinamento – non si applica al vano e alla fossa di un ascensore, di un montacarichi o di una
piattaforma elevatrice. Non è, quindi, necessaria alcuna qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi né l’adozione di una specifica procedura di sicurezza, anche se nell’elenco
esemplificativo degli ambiti di applicabilità del provvedimento è riportato il termine “fossa”.

Solo nel caso in cui sia accertato che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici sono
installati in ambienti particolari e/o in presenza di attività con rischi specifici, fossa e vano possono
essere qualificati come spazi confinati o sospetti di inquinamento. In tali situazioni, deve essere
rispettato il D.P.R. 177/2011 e il committente e l’azienda di manutenzione devono coordinarsi
affinché nel vano o nella fossa gli addetti operino in sicurezza.

Ambito di applicabilità del D.P.R. 177/2011

L’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 1771,
“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati , a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ha dato luogo a interpretazioni contrastanti sulla possibile
applicabilità al settore degli ascensori (ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici) e, in
particolare a vani di corsa e fosse degli impianti.

Tale situazione di incertezza è sicuramente da mettere in relazione all’indicazione del termine
“fossa” nell’elenco esemplificativo degli ambiti di applicabilità del provvedimento, che ha indotto
alcuni a ritenere che fossa e vano di corsa di un ascensore rientrino a pieno titolo nel campo di
applicazione del D.P.R. 177/2011.

Per affrontare correttamente e chiarire la questione è tuttavia necessario portare all’attenzione
degli addetti ai lavori alcuni fatti e considerazioni.

La prima considerazione da evidenziare è che il D.P.R. 177/2011 è principalmente volto alla
regolamentazione di imprese e lavoratori operanti in spazi confinati o sospetti di inquinamento,
come indicato all’Art. 1 – Finalita’ e ambito di applicazione:

“[…]Il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale
di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli
66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV,
punto 3, del medesimo decreto legislativo. […]”.

In quanto tale il D.P.R. 177/2011, disciplina il comportamento da tenere per lavori in spazio
confinato o sospetto di inquinamento, ma non fornisce una definizione univoca degli spazi stessi,
rimandando per questo al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

A sua volta, il D.Lgs 81/2008 agli articoli 66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento e 121 –
Presenza di gas negli scavi) si limita a riportare una lista esemplificativa e non esaustiva, senza
definire tecnicamente gli spazi stessi. D’altra parte, all’allegato IV, punto 3 – “Vasche,
canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos” il D.Lgs. 81/2008 elenca alcuni spazi “in cui
debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motividipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio” senza darne una definizione che
consenta di identificarli in maniera precisa.

Vano e fossa dell’ascensore non sono qualificabili come “spazi confinati

Anche a livello di normativa tecnica e letteratura specialistica non esiste ancora convergenza su
una definizione unica, anche se è possibile riscontrare una serie di specifiche abbastanza
condivise per la qualificazione di uno spazio come confinato:

  • accessi e uscite non agevoli e comunque di difficile praticabilità e, quindi, sprovvisto di
    aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un
    lavoratore privo di sensi (D.Lgs: 81/2008 – Allegato IV, punto 3);
  •  non previsto per la presenza continuativa di persone;
  • scarsa areazione naturale con eventuale aggravante di possibile inquinamento.

Sulla base di questa definizione, chiunque abbia conoscenza tecnica di vano di corsa e fossa
dell’ascensore (come di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice) si renderà conto che gli
stessi non rientrano nelle prime due indicazioni sopraddette. Da sempre infatti la normativa tecnica
degli ascensori consente la presenza del manutentore negli spazi tecnici definendo tanto l’accesso
diretto agevole e sicuro quanto gli spazi di lavoro e di sicurezza (il cosiddetto “cubo o
parallelepipedo”). Riguardo al terzo punto anch’esso – salvo i casi di impianti per applicazioni molto
particolari – è sempre vincolato dalla normativa tecnica che prevede adeguata ventilazione tramite
aperture del vano ascensori verso l’ambiente esterno.

Ne consegue quindi che fossa e vano di un ascensore non sono qualificabili come spazi confinati,
come del resto è stato formalizzato esplicitamente anche dall’Ente di normazione inglese (BSI)
nella norma BS 7255:2012 dal titolo “Code of practice for safe working on lifts”. In linea con quanto
esposto, il normatore britannico asserisce che “le fosse degli ascensori e le aree proprie degli
ascensori in generale non sono spazi confinati ai sensi del Regolamento relativo agli Spazi
Confinati 1997, ma esistono eccezioni come ad esempio nel caso di ascensore installato all’interno
di una struttura che tratta sostanze chimiche pericolose, gas, ecc.; e in tali casi, deve essere svolta
una adeguata e soddisfacente valutazione dei rischi per determinare se sono necessarie misure
speciali”.

Ascensori installati in ambienti particolari e/o in presenza di attività con rischi specifici
Resta, quindi, da accertare se vano e fossa degli ascensori possano siano riconducibili alla
categoria degli ambienti sospetti di inquinamento.

Abbiamo in precedenza accennato alla presenza di possibili eccezioni legate alla questione della
ventilazione o della atmosfera inquinata in genere; tali situazioni sono chiaramente legate allaspecificità del luogo di installazione dell’impianto, ad esempio fabbriche con lavorazioni particolari
che comportano rischi specifici dovuti all’utilizzo/presenza di agenti chimici inquinanti.

Questi casi specifici rientrano nella casistica con obbligo di coordinamento prevista dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
in base alla quale è il committente che, conscio dei rischi specifici esistenti nel suo sito, informa
opportunamente l’appaltatore chiamato a lavorare presso di sé e insieme i due si coordinano per
operare in sicurezza. E’ solo in questi casi e nell’ambito di tale cooperazione che può trovare
applicabilità il D.P.R. 177/2011.

Infine, val la pena di segnalare come, sebbene il D.P.R. 177/2011 sia conseguenza dei gravi
infortuni mortali che hanno portato alla ribalta della cronaca gli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, nessuno di questi infortuni è avvenuto nei vani di corsa o fosse degli ascensori. Le
statistiche europee sugli infortuni ad addetti del settore, a partire dal 1997, non evidenziano alcun
evento infortunistico correlato alla situazione di spazio confinato su un parco impianti di oltre
cinque milioni di ascensori, dei quali circa il 20% installato in Italia.

Conclusioni

In conclusione, si può affermare che, in condizioni normali, il vano e la fossa di un ascensore, di un
montacarichi o di una piattaforma elevatrice non sono qualificabili come spazi confinati o sospetti
di inquinamento e non devono quindi essere assimilati a serbatoi di stoccaggio, silos, o fosse
biologiche. Di conseguenza, a meno che tali impianti non siano installati in ambienti particolari e/o
in presenza di attività con rischi specifici (ove vi siano agenti chimici, esplosivi, infiammabili, ecc.)
non è necessaria alcuna qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi né l’adozione di una
procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come
previsto ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in
tale settore.

Solo nel caso in cui sia accertato che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici siano
all’interno di un ambiente “in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri” o in “presenza di gas o
vapori tossici, asfissianti, infiammabili, o esplosivi” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, fossa e vano
possono essere considerati spazi confinati o sospetti di inquinamento. In tali situazioni specifiche,
deve essere rispettato quanto sancito dal D.P.R. 177/2011 e il committente e l’azienda incaricata
della manutenzione degli impianti devono coordinarsi affinché nel vano o nella fossa gli addetti
operino in sicurezza.

Commissione Sicurezza, Qualità, Ambiente e Training
ANIE/AssoAscensori